24CFU e Laurea sono abilitazione


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I 24 CFU in materie antropo-psicopedagogiche e metodologie didattiche rappresentano unitamente alla laurea il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

18/11/2020 | 19:32
Autore: Valentina Sorrentino

I 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie didattiche rappresentano unitamente alla laurea il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti previsto dall’art. 5 D. Lgs. 59/2017 nonché alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (GI). Viene sostituito il concetto tradizionale di abilitazione all’insegnamento e si precisa che SSIS, TFA e PAS sono solo mere procedure amministrative di reclutamento docenti e non risultano più attive (Sent. Tribunale di Roma 2823/2019 pubbl. 22.03.2019). All’art. 1 comma 110 L. 107/2015, il Legislatore ha stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresenta il titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti nella scuola. Con il D. Lgs. 59/2017, in seguito, lo stesso ha equiparato l’abilitazione tradizionale conseguita tramite SSIS, TFA, PAS, quale titolo di accesso ai concorsi, al conseguimento dei 24 Crediti Formativi Universitari in specifici settori disciplinari (discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche). In altri termini, nell’alveo dell’art. 1 comma 110 L. 107/2015, il Legislatore ha inteso definire normativamente l’abilitazione all’insegnamento nella scuola: ciò ha fatto agli artt. 5 e 17 del D. Lgs. 59/2017, ove ha esteso la possibilità di partecipare ai concorsi a cattedra – altrimenti riservati esclusivamente agli abilitati – ai laureati in possesso dei 24 CFU. Il possesso del titolo di abilitazione, dunque, è equivalente a quello dei 24 CFU per espressa previsione legislativa, ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali. Il possesso dei 24 CFU, acquisiti nell’ambito del percorso di studi universitario già sostenuto oppure al di fuori di esso, consentirà altresì di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto ed alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La capacità e qualità didattica che consentirà a chi ha ottenuto i 24 CFU di accedere al concorso altrimenti riservato agli abilitati determina la totale illegittimità del D. M. n. 374/2017 nonché dell’O. M. n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui queste norme non consentono l’inserimento nella prima fascia delle GPS, né nella seconda fascia delle GI a chi non abbia conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU e nelle motivazioni asserisce quanto segue: “La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è comunque sostanzialmente imposta, o fortemente consigliata, dalla normativa europea, che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. È necessario quindi che il Giudice cerchi una soluzione interpretativa al conflitto tra norme così configuratosi in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Si rammenta, inoltre, che la SSIS, i TFA, i PAS sono mere procedure amministrative di reclutamento dei docenti, ma al pubblico impiego si accede sulla base del titolo di studio (v. Dir. Europee 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. 206/2007). Tali procedure non sono state più attivate, mentre dopo la laurea è richiesto il conseguimento dei 24 CFU per partecipare a un concorso a cattedre: è l’unione di questi due elementi, pertanto, a costituire abilitazione.

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