MEDICI ALLE PRESE CON ORARI DI LAVORO INFINTI E MASSACRANTI.


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Medici, senza retribuzione extra per le ore di straordinario svolte ma con possibilità di risarcimento (Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2020 n. 16711).

22/11/2020 | 16:13
Autore: Carmela Trotta

Interessante sentenza in tema di "straordinario" effettuato dai dirigenti medici, che coniuga due profili: l’aspetto meramente retributivo è quello attinente al risarcimento del danno per lesione del diritto alla Salute e/o personalità morale. In particolare la Suprema Corte con la pronuncia in commento ha formulato il seguente principio di diritto, che può costituire un prezioso precedente per contrastare atteggiamenti abusivi del datore di lavoro che trincerandosi dietro un formalismo normativo, tende di supplire, alle carenze croniche di organico, sottoponendo i sanitari a turni massacranti ed irragionevoli :

In tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva -non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità guardie mediche prestazioni autorizzate non programmabili etc.); tuttavia la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura ( giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art.2087 c.c. , del risarcimento del danno cagionato alla salute (art.32 Cost.) o alla personalità morale (art.35 e2  Cost. In relazione all’art. 2087 c.c.). Del lavoratore.  Peraltro mentre il danno da carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell’orario o la violazione di norme sui riposi, e’ da ritenersi in re ipsa, nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce, per ottenere il corrispondente risarcimento, e’ tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore...

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