Novità sugli ammortizzatori sociali dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.


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Con la circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2021, l'Istituto fornisce una sintesi delle principali disposizioni e, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19: si fornisce una rapida disamina delle novità più incisive rispetto alla normativa già vigente.

19/02/2021 | 19:24
Autore: Valentina Clemente

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell’anno.

Con la circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2021, l’Istituto fornisce una sintesi delle principali disposizioni e, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nell’elencare tali novità, ci si soffermerà esclusivamente su quelle più incisive rispetto alla normativa già vigente:

1. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva.

2. Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.

3. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

4. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica.

5. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD).

La novella legislativa introduce una nuova prestazione destinata ad integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane. Tale prestazione si aggiunge e non sostituisce le prestazioni integrative già previste dal regolamento del Fondo e analogamente a queste, essendo anch’essa accessoria, è subordinata alla sussistenza della prestazione principale di riferimento che integra e della quale segue le sorti e il regime normativo ordinario.

6. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”.

L’articolo 1 della legge di bilancio 2021, commi da 299 a 305, interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19, in tutti i settori di attività e per tutti i lavoratori che risultano alle loro dipendenze al 4 gennaio 2021.

La novità che merita di essere sottolineata riguardo all’articolazione di tali ammortizzatori sociali è che, per la prima volta, è stato delimitato l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

Più specificatamente, le 12 settimane - che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale “COVID-19” - devono essere collocate:

·       nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

·       nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

7. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.

8. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS).

L’INPS ha fornito una precisazione riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Infatti, in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3, quarto capoverso, della circolare n. 84/2020, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Inoltre, è stato chiarito che possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che, alla data del 1° gennaio 2021, abbiano in corso un assegno di solidarietà.

9. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Il comma 304 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA.

 

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