Sospensione del pignoramento immobiliare
Il Tribunale di Salerno in sede di opposizione, il G.E. ha concesso la sospensione dell’esecuzione immobiliare in favore della cliente, difesa dall’Avv. Carmela Trotta, dando seguito al corrente orientamento giurisprudenziale della Corte Di Cassazione secondo cui il limite massimo di finanziabilità fissato nella misura dell’80% del bene concesso in ipoteca – previsto dalla Delibera CICR del 22.04.1995 in attuazione dell’art. 38 c. 2 TUB – costituisce una norma imperativa di validità e non di comportamento. Il superamento del limite, pertanto, non può che determinare la nullità integrale del mutuo fondiario ex art. 1418 CC, “con possibilità in capo alle parti di chiedere la conversione del mutuo fondiario integralmente nullo in un finanziamento ipotecario ordinario ai sensi dell’art. 1424 CC”.
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