Usura: pronuncia delle Sezioni Unite sugli interessi moratori
La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori. La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., per cui non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti ,ma resta in vigore l’art. 1224, comma 1, cod. civ., per cui sono dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
L’onere probatorio si articola , ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., nel senso che, da una parte , il debitore, deve provare l’entità usuraria degli interessi, dall’altra ha l’onere di argomentare il contratto, la clausola negoziale, il tasso moratorio realmente applicato, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; la controparte deve poi allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.