AL VIA ULTERIORE AZIONE GIUDIZIARIA A TUTELA DEI MEDICI


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Annosa questione: Medici specialisti e Medici di "famiglia": una differenza ingiustificata su cui lo Stato e le Regioni devono essere chiamati a rispondere, per aver sottopagato per anni i medici della medicina generale, impedendogli così di formarsi in maniera libera e dignitosa e potersi sentire "uguali" agli altri colleghi.

22/11/2020 | 13:56
Autore: Carmela Trotta

PEREQUAZIONE BORSE DI STUDIO MEDICI "SPECIALIZZANDI" IN MEDICINA GENERALE.  

Lo Studio Trotta è stato da sempre a fianco dei medici che hanno deciso di intraprendere corsi specialistici post laurea. Lo dimostrano le innumerevoli  vertenze intraprese, in questi anni, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministeri competenti, per il riconoscimento dell’”Adeguata Remunerazione” di matrice comunitaria, spettante, per ciascuno anno di specializzazione medica, e che lo Stato arbitrariamente, nel periodo 1978-2006 non ha corrisposto. 

L’esperienza e l’approfondimento maturato nel comparto, ci portano ora ad affrontare una nuova sfida improntata all’affermazione dei principi di Giustizia ed Equità.

Ancora oggi i giovani laureati che decidono di conseguire la specializzazione in medicina generale subiscono una discriminazione economica rispetto ai colleghi che seguono i corsi di specializzazione medica. Si parla di un danno economico che si aggirano intorno agli 11.000 euro in meno per ogni anno di formazione intriso di sacrifici, impegni continui (attività didattiche e di studio, esami, formazione in ospedale, ecc..), che giustifica un risarcimento per quasi 30.000 € a medico. 

La frequenza del corso di formazione in medicina generale, infatti, prevede il riconoscimento di una borsa di studio di circa € 960,00 mensili. Prima del D.P.C.M. del 2007, il compenso degli specializzandi e degli ammessi ai corsi di medicina generale era identico. Con l’attuazione del D.lgs. n. 368/99, solo a partire dall’a.a. 2006/07, si è creata un’evidentissima disparita tra i medici ammessi ai corsi di medicina generale e quelli ammessi alle altre scuole di specializzazione medica che usufruiscono, all’attualità di una remunerazione di ca € 1.900,00. Inoltre sussistono, Dal punto di vista fiscale e assicurativo, importanti differenze: Gli specializzandi in formazione in Medicina Generale ricevono borse di studio dalla Regione su cui pagano l’IRPEF e devono sostenere le spese per la copertura assicurativa. La remunerazione dai medici specializzandi è invece esente dall’IRPEF e le strutture sanitarie provvedono al pagamento dell’assicurazione per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi ed infortuni connessi all’attività assistenziale svolta nel corso della formazione.

Le norme di riferimento, sia nazionali che Europee e soprattutto i principi generali che ispirano il nostro ordinamento, infatti, non giustificano in nessun modo le scelte ministeriali di conferire ad un laureato in medicina che si stia formando per diventare “medico di famiglia” una borsa di studio dimezzata rispetto ad un collega che scelga la via delle “specializzazioni”. Tanto più che Con il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 187/L parte prima del 23/10/1999) che - al titolo IV, Capo I, detta norme in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale - viene recepita in pieno la "Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" ed al corso viene data – finalmente – una connotazione specialistica. 

Ne consegue che con riferimento ai medici di medicina generale, il corso di formazione specialistica in medicina generale pur equiparabile, come modalità di svolgimento, a quello di specializzazione medica (tempo pieno, monte orario, esclusività)  non ha mai avuto il medesimo trattamento economico.

Pertanto si deve anche ritenere, contraria al principio costituzionale di eguaglianza ed al principio comunitario di adeguata remunerazione, l’attribuzione di una remunerazione molto ridotta ai medici ammessi ai corsi di formazione in Medicina generale rispetto agli specializzandi in medicina.

E’ possibile, quindi, agire in via risarcitoria per la mancata attuazione della Direttiva comunitaria nei confronti dei medici che hanno frequentato il corso di formazione specialistica in medicina generale, che avrebbero dovuto essere equiparati ai medici in formazione specialistica e, dunque, alla normativa entrata in vigore con l’anno accademico 2006/2007 (D.lgs. 368/1999 reso operativo dai D.P.C.M. del 6 marzo 2007, 6 luglio 2007, 2 novembre 2007).

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