Cambio operatore telefonico e risarcimento del danno
CAMBIO OPERATORE E GUASTO ALLA LINEA TELEFONICA
Con l’ordinanza n. 17894/2020 la Suprema Corte si è pronunciata in merito al danno subito da un utente qualora decida di cambiare gestore e nel caso di un guasto alla linea telefonica.
Si esamina il caso di un soggetto che titolare di un’utenza fissa stipula con un nuovo gestore un contratto di utenza , poi prima che il contratto diviene operativo avvalendosi “della facoltà di ripensamento” recede dal nuovo contratto. La società precedente, non ripristina il servizio, e l’utente non potendo disporre di una linea telefonica si rivolge al giudice di pace e chiede la condanna al risarcimento del danno. Il giudice di Pace accoglie la domanda dell’attore e condanna la società al pagamento di un indennizzo per il disservizio.
La società telefonica propone appello e il Tribunale accoglie l’appello ritenendo non risarcibile il danno , non avendo la società telefonica leso alcun diritto fondamentale e costituzionale. Il soggetto privato ricorre in Cassazione.
La Corte rigetta il suo ricorso ritenendo che il danno non patrimoniale è risarcibile quando il fatto illecito viola un diritto fondamentale della persona, nel caso di specie è evidente che l’uso del telefono non è necessario per la sopravvivenza né limita la libertà, la dignità dell’uomo, in quanto non costituisce la violazione di una libertà costituzionalmente garantita.
Si può pertanto concludere nel senso che un guasto alla linea telefonica non lede alcun diritto fondamentale della persona umana.