Quarantena, malattia e cassa integrazione: coordinamento tra le varie forme di tutela del lavoratore.


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"La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia, disposto altresì dall'articolo 3, comma 7, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148."

27/11/2020 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

Nel messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l'INPS ha chiarito il delicato rapporto tra la malattia e la cassa integrazione nelle ipotesi di lavoratore soggetto a quarantena.

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Interpretando l’art. 3 citato, l’INPS con circolare n. 197/2015 aveva però precisato: “Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio,  reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

Tali regole determinate per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga e alla CIGS.

Inoltre, non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi ancora oggi, anche con particolare riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

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