CASSAZIONE: IL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E’ VALIDO AI FINI DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO


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Il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto né ai fini della "ricostruzione di carriera" e quindi ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico, né ai fini delle operazioni di mobilità, nè ai fini di anzianità di servizio La questione in questi anni è stata vagliata da diversi giudici di merito con esiti contrastanti. La suprema Corte chiarisce che gli insegnanti della scuola paritaria non potranno godere degli stessi benefici di quelli assunti con rapporto di lavoro pubblico.

23/11/2020 | 08:11
Autore: Carmela Trotta

E’ noto che , il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto né ai fini della "ricostruzione di carriera" e quindi ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico, né ai fini delle operazioni di mobilità. La questione in questi anni è stata vagliata da diversi giudici di merito con esiti contrastanti, anche se prevalentemente favorevoli ai lavoratori.:

Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria. 

Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi". 

Tale equiparazione però riguarda il riconoscimento del titolo di studio e la qualità del servizio offerto ma non si estende al rapporto di lavoro. 

Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost 

Il pronunciamento della Corte di Cassazione, pur non essendo di per sé vincolante per i giudici di merito, crea certamente un precedente in materia, di cui i giudici di merito non potranno non tenere conto nel dirimere una questione così controversa. Infatti, le decisioni della Cassazione servono proprio a dirimere i dubbi sulla reale interpretazione di una disposizione legislativa. 

La Corte di Cassazione  , Sez. Lavoro, con ordinanza n. 25226 del 10 novembre 2020.  che di seguito si riporta ha stabilito  che l’insegnamento effettuato in una scuola non statale  è idoneo solo per l’attribuzione di un punteggio , ma non va valutato detto periodo ai fini dell’anzianità di servizio.  Il caso è giunto all’esame della Corte  con ricorso depositato da due insegnanti  che per anni hanno prestato l’attività lavorativa di insegnamento presso  alcune scuole paritarie  e  hanno agito in giudizio per vedersi riconosciuti gli anni di anzianità di servizio. 

La corte di appello adita  ha respinto tutte le domande proposte nei confronti del Miur, ritenendo inapplicabile all'insegnamento presso le scuole paritarie il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485.

La Corte di cassazione precisa che gli insegnanti della scuola paritaria non potranno godere degli stessi benefici di quelli assunti con rapporto di lavoro pubblico. I Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso e per tal verso, l'hanno respinto. 

 

Corte di Cassazione – Sez. lavoro
Ordinanza n. 25226
Pubblicata del 10 novembre 2020
[omissis]
Svolgimento del processo
1. la Corte d'Appello di x, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena che aveva accolto il
ricorso, ha respinto tutte le domande proposte nei confronti del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca da B.E., P.L. e R.A.M., insegnanti della scuola statale secondaria
superiore, le quali avevano domandato il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso
scuole paritarie nel periodo antecedente l'assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a
tempo indeterminato;
2. la Corte territoriale ha motivato la pronuncia richiamando altra decisione della stessa Corte, resa
in fattispecie analoga, ed ha ritenuto inapplicabile all'insegnamento presso scuole paritarie il D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 485 che si riferisce al solo servizio preruolo reso alle dipendenze di istituti
pareggiati; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le ricorrenti indicate in
epigrafe sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il MIUR,
rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, le ricorrenti denunciano "
nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. e art. 111 Cost."
nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le
parti e rilevano, in sintesi, che non poteva la Corte territoriale limitarsi a richiamare un precedente
della stessa Corte senza indicare le ragioni per le quali le due controversie dovevano essere ritenute
assolutamente sovrapponibili quanto ai profili di fatto e di diritto; 1.1. aggiungono che il rinvio per
relationem non era consentito nel caso di specie, perchè negli scritti difensivi e nella sentenza del
Tribunale erano stati sviluppati argomenti diversi da quelli spesi nell'altra controversia, argomenti
non esaminati dal giudice d'appello il quale, quindi, era incorso nel vizio di nullità della pronuncia
per assenza di motivazione; 2. con la seconda censura è dedotta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la
violazione della L. n. 62 del 2000, art. 1, del D.L. n. 255 del 2001, art. 2, del D.L. n. 250 del 2005,
art. 1 bis, degli artt. 12 e 14 disp. gen., dell'art. 2103 c.c.; 2.1. le ricorrenti assumono, in sintesi, che
a seguito della legge di riordino sulla parità scolastica è venuta meno la distinzione fra scuole
legalmente riconosciute e scuole pareggiate, perchè il legislatore, dopo avere equiparato
all'insegnamento presso le scuole statali quello prestato nelle scuole paritarie, con i successivi
interventi ha inteso riconoscere agli insegnanti i medesimi benefici in precedenza previsti dal T.U.
per l'attività prestata nelle scuole pareggiate; 3. entrambi i motivi di ricorso sono infondati; questa
Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito perchè condiviso dal Collegio, che
"la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio,
in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve
intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi
per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di
identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile"
(Cass. n. 17640/2016 e Cass. n. 2861/2019); 3.1. più in generale le Sezioni Unite di questa Corte
hanno evidenziato che, all'esito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la carenza
motivazionale assume rilievo ex art. 132 c.p.c. solo qualora si traduca in violazione di legge
costituzionalmente rilevante ed attenga alla motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053/2014 richiamata, fra le tante, da Cass. S.U. n.
34476/2019), per cui una motivazione può essere definita apparente, perplessa o incomprensibile
nei soli casi in cui non renda percepibili le ragioni della decisione e non espliciti l'iter logico seguito
per la formazione del convincimento, sì da impedire ogni effettivo controllo sull'esattezza e sulla
logicità del ragionamento del giudice (Cass. S.U. n. 22232/2016); 3.2. nessuna di dette ipotesi
ricorre nella fattispecie in quanto la Corte territoriale, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, ha
con chiarezza indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non estensibile agli insegnanti della scuola
paritaria il regime riservato dal legislatore al personale degli istituti pareggiati; 3.3. nè si può
sostenere che, qualora venga in rilievo una questione di diritto, il mero rinvio non sarebbe
consentito in presenza di una diversità degli argomenti giuridici spesi dalle parti nei due giudizi,
diversità che imporrebbe al giudice di motivare specificamente sulle tesi non esaminate nel
precedente; 3.4. da tempo, infatti, questa Corte ha affermato che "nella redazione della motivazione
della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni
allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base
all'art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a
fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e
i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e
con il percorso argomentativo seguito" (Cass. n. 24542/2009 e negli stessi termini Cass. n.
25509/2014 e Cass. n. 27953/2018); 4. parimenti infondato è il secondo motivo, perchè la sentenza
impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui "ai fini
dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo
prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del
personale, che giustifica il differente trattamento, nonchè della mancanza di una norma di legge che
consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto
di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in
quelle materne statali e comunali" (Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini Cass. n. 33137/2019 e
Cass. n. 33134/2019); 4.1. all'affermazione del principio, qui ribadito perchè condiviso dal Collegio,
questa Corte è pervenuta all'esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex
art. 118 disp. att. c.p.c., dalla quale emerge che il legislatore se, da un lato, ha voluto garantire agli
alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione
al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non
ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello
instaurato in regime di pubblico impiego, perchè già le diverse modalità di assunzione rendono
evidente la non omogeneità dello status; 4.2. questa diversità, riscontrabile anche con i rapporti
instaurati dalle scuole pareggiate (si rinvia al punto 10 della sentenza n. 32386/2019), esclude che le
ricorrenti possano utilmente invocare in questa sede il principio di non discriminazione e la clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perchè "i lavoratori a tempo determinato
non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili" e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle
dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto
all'instaurazione ed alla gestione; 5. alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza
amministrativa che, sia pure in altro contesto (riconoscimento dell'anzianità ai fini della mobilità
territoriale), dopo avere evidenziato la diversità di status fra i docenti della scuola statale, della
scuola paritaria e di quella pareggiata, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere
applicate estensivamente o analogicamente le norme che attribuiscono benefici particolari e,
pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e il D.L. n. 255 del
2001, art. 2, comma 2, che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria
ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo
punteggio (C.d.S. n. 2717/2020); 6. le ricorrenti non prospettano argomenti che possano indurre a
rimeditare l'orientamento già espresso, sicchè il principio di diritto deve essere qui ribadito con
conseguente rigetto del ricorso; 7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
perchè il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio; 8. ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,
deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle
condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalle
ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,
a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020.
Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it

 

 

 

 

 

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