TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE PER I SANITARI PUBBLICI: UN ONERE CHE SPETTA AL DATORE DI LAVORO.


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Ogni qualvolta venga esercitata l'attività professionale in regime di esclusività va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, fra cui quello dell'iscrizione all'albo.

06/12/2020 | 21:42
Autore: Carmela Trotta

Finalmente un’altra battaglia, di giustizia ed equità, è stata vinta nelle aule dei Tribunali, grazie a Giudici attenti e vigile nel contenere i privilegi di una Burocrazia pubblica che, sempre più spesso, travalica i sacrosanti diritti degli utenti e dei propri laboriosi e collaborativi dipendenti.

La storia che di seguito Vi riporto, è l’ennesima quotidiana ingiustizia perpetrata ai danni degli operatori sanitari che proprio in questo periodo, così travagliato e drammatico, rappresentano gli unici baluardi a difesa della Salute Pubblica.

Ebbene nonostante che gran parte degli operatori sanitari siano tenuti a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenza della Pubblica Amministrazione con obbligo di esclusività nei confronti di quest’ultima, non potendo esercitare in altri contesti libero professionali, ancora oggi gli stessi sono obbligati a farsi carico della TASSA annuale d’Iscrizione al proprio ALBO professionale, e ciò nonostante quest’ultimo balzello rientri tra i costi di tale attività professionale che dovrebbero, in un Paese normale, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di tale attività.

Difatti l’art. 2 comma 2 della Legge 43/06, impone ai dipendenti pubblici, esercenti le professioni sanitarie l’iscrizione agli albi  professionali di competenza;

Secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 23.02.11, nell’affare 678/10:” l’iscrizione è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.”;

Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.7776/15, ancorchè nella fattispecie si trattava del caso di un avvocato dipendente di un Ente Pubblico, ma i cui principi ben possono estendersi a tutti i dipendenti al servizio esclusivo di una Amministrazione Pubblica. L’art.1719 c.c., applicabile anche alla figure sanitarie, ivi compresi i medici ospedalieri, prevede che queste spese, in quanto sostenute per svolgere un’attività a favore della struttura sanitaria, debbano essere pagate da quest’ultima. L’art. 1719 c.c. spiega che “il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome”.

A tale arresto giurisprudenziale sono seguite diverse sentenze, favorevoli ai ricorrenti, nell’ambito della Giurisprudenza di Merito, tra le quali si segnala l’importante pronuncia del Tribunale di Pordenone (sent. n.116 del 11 luglio 2019)  che in tema di tassa d’iscrizione all’ordine professionale degli infermieri – obbligatoria e propedeutica all’esercizio professionale – ha statuito che la stessa spetta al datore di lavoro, accogliendo, in tale modo, un ricorso di 214 infermieri, tutti dipendenti di una A.S.L., chiarendone anche le motivazioni: Ogni qualvolta venga esercitata l’attività professionale in regime di esclusività va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’albo

Tale orientamento è stato confermato dalla stessa Corte di Appello di Trieste che con la sent. n.36/2020 ha rigettato l’appello proposto dall’ASL avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone.

Si ritiene, al riguardo, estensibile tale orientamento giurisprudenziale  anche a tutte le altre figure professionali che lavorano in regime di esclusività,  ed oltre alla Professione Infermieristica, sono ricompresi la Professione Ostetrica e a quella di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Per le aree dirigenziali, oltre alle predette professioni, sono interessati tutti i dirigenti sanitari per i quali è richiesta l’iscrizione all’Albo/Ordine per l’esercizio professionale, quali Medici, Veterinari, Farmacisti, Psicologi, Biologi. Analogamente è a dirsi per gli Assistenti sociali.    

Ne consegue che ogni soggetto interessato potrà rivolgersi al proprio datore di lavoro pubblico, richiedendo – tramite apposta lettera ricavabile dal sito dello scrivente studio legale – la restituzione della tassa di iscrizione all’albo relativa agli ultimi 10 anni -trattandosi di responsabilità contrattuale afferente il rapporto di lavoro – in uno all’interruzione di qualsivoglia termine di prescrizione e/o decadenza.

In mancanza, potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente in particolare dinanzi al Tribunale Sez. lavoro.

Allo stato attuale, codesto STUDIO LEGALE sta valutando l’opportunità di avviare vertenze collettive nei confronti degli Enti pubblici resisi inadempienti, ritenendo – all’attualità – che sussistano buone probabilità di un esito positivo, anche se non è possibile, come per qualsiasi altra azione giudiziaria – prevederne con certezza l’esito.

Pertanto per conoscere i dettagli di quest’iniziativa  è possibile avvalersi delle modalità riportate sul sito dello studio legale.    

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