Monopattini: la gestione dei sinistri
Nel Decreto Rilancio sono rientrate anche le misure per la mobilità sostenibile ex art. 205. Il Governo, dunque, manifesta la volontà di sostenere la ”green economy” e la circolazione di mezzi non inquinanti, promuovendo l’acquisto di monopattini elettrici e velocipedi, con incentivi fino a 500 euro.
E’ stata rappresentata, però, alle Istituzioni la pericolosità di detti mezzi ed esposta notevole preoccupazione per gli incidenti che potrebbero derivarne, tenuto anche conto della carenza di infrastrutture e manutenzione stradale oltre che della carenza di educazione stradale.
Fa d’uopo richiamare l’attenzione all’utilizzo di questi mezzi, essere coscienti della loro pericolosità, facendo presente l’elevato rischio di investimento per i pedoni, cadute per strade impraticabili e scontri su strade percorse veicoli pesanti e da mezzi veloci, per mancato rispetto delle norme del codice della strada.
Il monopattino elettrico può circolare in aree pedonali, nel caso di specie, il limite di velocità da rispettare sarà di 6 km/h ma può circolare nelle aree urbane, o anche su strade percorse da altri veicoli, senza oltrepassare il limite di 25 km/h; inoltre, ha la possibilità di circolare anche nelle aree extraurbane, se all’interno sono predisposte delle piste ciclabili.
Il monopattino elettrico è un mezzo che non va omologato, quindi, sprovvisto di targa ed esente dal versamento della tassa di proprietà.
Tale mezzo può essere guidato senza patente, compiuti i 14 anni di età e l’obbligo di indossare il casco sussiste solo a carico dei minori di 18 anni.
Con il monopattino elettrico non possono essere trasportate persone animali e/o cose.
Lo stesso non comporta obbligo di assicurazione ma, attesa la pericolosità del mezzo, la mancanza di educazione stradale e cattiva condizione delle strade, per scarsa manutenzione, di solito, si rende opportuno, e per una sicurezza propria e per una sicurezza altrui, di stipulare una copertura assicurativa per possibili danni cagionati a terzi ma anche una polizza kasko integrale che copra eventuali danni causati accidentalmente al conducente, ad esempio, per caduta su strada che dovesse presentare buca stradale o che si dovesse presentare sconnessa.
Nell’ eventualità di sinistro stradale cagionato da un monopattino elettrico la responsabilità ricade sul conducente, responsabile, della violazione delle norme del codice della strada.
Quanto alla responsabilità civile scaturente per il risarcimento del danno, non essendo obbligatoria alcuna copertura assicurativa il conducente del monopattino, se non assicurato, risponderà personalmente dello stesso. Nel caso di sinistro tra monopattino elettrico e pedone, risponde colui che si è reso responsabile della violazione delle norme del codice della strada, dunque, anche il pedone potrebbe dover risarcire il conducente del monopattino qualora abbia violato la legge, causando danni e lesioni.
Atteso che non in tutte le situazioni è possibile effettuare un discernimento netto delle responsabilità tra i veicoli o tra monopattino e pedone ha preso corso sempre più l’ipotesi del riconoscimento del concorso di colpa, quest’ultimo, quindi, è sempre dimostrabile da chi abbia interesse a farlo rilevare. Lo conferma recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 842 del 2020.
Avv. Valentina Sorrentino