Monopattini: la gestione dei sinistri


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E' stata rappresentata, però, alle Istituzioni la pericolosità di detti mezzi ed esposta notevole preoccupazione per gli incidenti che potrebbero derivarneE' stata rappresentata, però, alle Istituzioni la pericolosità di detti mezzi ed esposta notevole preoccupazione per gli incidenti che potrebbero derivarne.

14/12/2020 | 08:30
Autore: Valentina Sorrentino

Nel Decreto Rilancio sono rientrate anche le misure per la mobilità sostenibile ex art. 205. Il Governo, dunque, manifesta la volontà di sostenere la ”green economy”  e la circolazione di  mezzi  non inquinanti, promuovendo  l’acquisto di monopattini  elettrici e velocipedi, con incentivi fino a 500 euro.

E’ stata rappresentata, però, alle Istituzioni  la pericolosità  di  detti  mezzi  ed esposta notevole preoccupazione per gli incidenti che potrebbero  derivarne,  tenuto  anche conto della carenza di infrastrutture e manutenzione stradale oltre che della carenza di educazione stradale.

Fa d’uopo richiamare l’attenzione all’utilizzo  di  questi  mezzi, essere coscienti  della loro pericolosità,  facendo presente  l’elevato   rischio  di investimento per i  pedoni,  cadute per strade impraticabili e scontri  su  strade percorse veicoli pesanti e da mezzi veloci, per mancato  rispetto  delle norme del  codice della strada.

Il monopattino  elettrico può circolare in aree pedonali, nel caso di specie, il  limite di  velocità da rispettare sarà  di 6 km/h ma può  circolare nelle aree urbane, o anche  su  strade percorse da altri  veicoli, senza oltrepassare il limite di  25 km/h; inoltre,  ha la possibilità di circolare anche nelle aree extraurbane, se all’interno  sono predisposte delle  piste ciclabili.

Il monopattino  elettrico è un mezzo  che non  va omologato,  quindi, sprovvisto  di targa ed esente dal versamento della  tassa di proprietà.

Tale mezzo può essere guidato senza patente, compiuti i 14 anni  di  età e l’obbligo di indossare il  casco  sussiste  solo a carico dei  minori  di  18  anni.

Con il monopattino elettrico  non possono  essere trasportate persone animali e/o cose. 

Lo stesso non comporta obbligo di  assicurazione ma, attesa la pericolosità  del  mezzo, la mancanza di  educazione stradale e cattiva condizione delle strade, per scarsa  manutenzione, di solito, si  rende opportuno, e per una sicurezza propria e per una sicurezza altrui,  di  stipulare una copertura assicurativa per possibili danni  cagionati a terzi  ma anche una polizza kasko integrale che copra eventuali danni  causati  accidentalmente  al  conducente, ad esempio, per caduta su strada che dovesse presentare buca stradale o che si dovesse presentare sconnessa.

Nell’ eventualità   di sinistro stradale cagionato da un  monopattino elettrico  la responsabilità  ricade sul  conducente, responsabile, della violazione  delle norme del  codice della strada. 

Quanto  alla responsabilità  civile scaturente per  il  risarcimento  del danno, non  essendo  obbligatoria alcuna copertura assicurativa il  conducente del  monopattino,  se non  assicurato, risponderà  personalmente dello stesso. Nel  caso  di sinistro tra monopattino  elettrico  e pedone, risponde colui che si è reso responsabile della violazione delle norme del  codice della strada,  dunque, anche il pedone potrebbe dover risarcire il  conducente del  monopattino qualora abbia violato  la legge, causando  danni e  lesioni.

Atteso che non in tutte le situazioni è possibile effettuare un discernimento netto delle responsabilità tra i veicoli o tra monopattino e pedone ha preso corso sempre più l’ipotesi del riconoscimento del concorso di colpa, quest’ultimo, quindi, è sempre dimostrabile da chi abbia interesse a farlo rilevare. Lo conferma recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 842 del 2020.

                                                                                                                                                                                                                                        Avv. Valentina Sorrentino

 

 

 

 

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