Direttive del Tribunale di Milano per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 nelle RSA.


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Una breve disamina del Vademecum redatto dal Tribunale di Milano, in data 11.01.2021, "per dare agli operatori sanitari ed anche agli amministratori di sostegno ed a tutti soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale delle persone incapaci, l'indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire nei diversi casi che, per quanto è prevedibile, si potranno verificare nell'esperienza degli operatori".

14/01/2021 | 16:26
Autore: Valentina Clemente

L’art. 5 del D. L. n. 1 del 2021 disciplina la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci, ricoverati presso strutture sanitarie assistite, affidando ai Giudici tutelari il compito di intervenire qualora non si riesca a ricostruire la volontà dell’interessato, neanche a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario, in tempi rapidi.

È quindi tempestivamente intervenuto il Tribunale di Milano che in data 11.01.2021 ha redatto un Vademecum “per dare agli operatori sanitari ed anche agli amministratori di sostegno ed a tutti soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale delle persone incapaci, l’indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire nei diversi casi che, per quanto è prevedibile, si potranno verificare nell’esperienza degli operatori”.

In particolare, è stato chiarito che, in caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, - sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado - i direttori Sanitari o i responsabili medici delle RSA e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati possono esprimere il consenso: gli stessi assumono la funzione di amministratore di sostegno ai soli fini del rilascio del consenso alla vaccinazione, ma non sono amministratori di sostegno in senso tecnico ex legge 6/2004 e, pertanto, non devono prestare giuramento e non devono rendicontare.

In tali casi l’operatore deve attestare sotto la propria responsabilità:

1. l’incapacità naturale, cioè la impossibilità del soggetto a comprendere la situazione e ad esprimere la sua volontà, il che avverrà mediante certificazione medica, possibilmente specialistica;

2. La mancanza o l’irreperibilità dell’amministratore di sostegno in rappresentanza o in affiancamento, del tutore, del curatore o del fiduciario, nonché nel secondo caso i tentativi (ad esempio, telefonici e/o mediante posta elettronica, certificata o meno) effettuati senza esito per rintracciarli;

3. la situazione familiare, ossia che manchino o non siano noti o siano stati sentiti coniuge, convivente o parenti fino al terzo grado per esprimere il consenso dell’ospite.

Qualora anche i familiari sopra indicati siano irreperibili nelle 48 o si rifiutino di prestare assistenza, gli operatori dovranno attestare anche l’irreperibilità dei familiari, le ricerche effettuate senza esito per rintracciarli, quando ne sia nota la esistenza, con menzione delle modalità utilizzate per le ricerche oppure l’indisponibilità dei familiari ad assistere il parente nella espressione del consenso.

In quest’ultimo caso il consenso emesso dagli operatori va comunicato sia al dipartimento di prevenzione sanitaria sia al Giudice Tutelare “immediatamente” attraverso PEC con le attestazioni di cui sopra e con contestuale richiesta di convalida.

Nelle ipotesi in cui l’ospite incapace di prestare il consenso informato abbia un amministratore di sostegno con rappresentanza o in affiancamento, privo di poteri in campo sanitario, l’operatore sanitario dovrà sollecitare l’amministratore di sostegno a chiedere con urgenza al Giudice Tutelare di autorizzarlo a prestare il consenso al vaccino ex art. 405 quarto comma c.c.

Qualora l’ospite, il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno oppure il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, ancora, il parente più prossimo entro il terzo grado manifestino il dissenso alla vaccinazione il direttore sanitario o della struttura, se ritiene invece che il vaccino sia appropriato e necessario, può presentare ricorso al Giudice Tutelare ex art. 3 comma 5 legge n. 219/2017 per ottenere l’autorizzazione a procedere alla vaccinazione.

 

 

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