La prescrizione dei contributi richiesti a seguito dell’Operazione PoseidOne.


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Nuovi profili di tutela dei liberi professionisti che svolgono l'attività prevalente di insegnanti, mediante la verifica della tempestività dell'invio dell'intimazione di pagamento in conseguenza dell'attività di recupero crediti dell'INPS.

22/01/2021 | 09:40
Autore: Valentina Clemente

Nel mese di giugno 2011 l'INPS ha iniziato un’operazione di verifica delle posizioni contributive, denominata PoseidOne, inviando lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, relative ai soggetti che hanno dichiarato redditi da arti e professioni nel quadro RE del modello Unico PF dall'anno 2006, periodo di imposta 2005. I redditi interessati dall’operazione sono stati quelli provenienti da attività denunciate con codici ateco 47111 (studi legali), 7420E –74.20F74.20.2 (studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata), 74.12.A (commercialisti), 74.12.B (Ragionieri), 85.14.2 (attività professionali paramediche).

Di conseguenza, tutti gli insegnanti che svolgono o hanno svolto un’attività residuale di libero professionista con l'obbligo di iscrizione in Albi specifici, già iscritti all'INPS e contemporaneamente alla Cassa di riferimento, hanno successivamente ricevuto e continuano a ricevere una lunga serie di intimazioni di pagamento di dubbia legittimità.

Nel dirimere le impugnazioni degli avvisi di accertamento, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono state in forte contrasto, ma oggi sembra si stiano uniformando all’interpretazione dell’INPS, lontana dal dettato normativo, secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla Cassa di riferimento.

Le conseguenze dell'attività di recupero crediti dell'INPS possono essere devastanti su professionisti affermati, e ancor di più su giovani liberi professionisti a volte costretti a svolgere un doppio lavoro dalla crisi economica in corso, per questo si auspica un immediato intervento degli Ordini professionali e del legislatore.

Nelle more, è importante verificare la tempestività dell’invio dell’intimazione di pagamento, poiché i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995 sanciscono per il versamento degli obblighi contributivi impugnati un termine di prescrizione di cinque anni.

Sul punto di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27950 del 2018, che ha chiarito come proprio in materia di “contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. 

Né può trovare applicazione la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.

È, infatti, consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui (cfr. Cass. n. 21567 del 13/10/2014) l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8), ricorra esclusivamente quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione.

Per l’accertamento della sussistenza del dolo in capo al contribuente, quindi, la norma richiede di considerare nel caso concreto se l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento sia insormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113 del 17/04/2007).

In applicazione dei richiamati principi, la giurisprudenza prevalente ha affermato che “la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'INPS, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate” (Corte d’appello di Roma sent. n. 2814/2020; Corte d’appello di Roma sent. n. 4063/2019; Cass. n. 1440 del 27 maggio 2019; Cass. n. 19640 del 24 luglio 2018; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. n. 17769/2015).

“La mancata compilazione del quadro RR (quello deputato all'indicazione del reddito da assoggettare alla contribuzione previdenziale) non si può considerare di per sé circostanza utile a desumere la ricorrenza del doloso occultamento al fine della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. Non può infatti reputarsi la mera omessa compilazione del quadro RR -in assenza di ulteriori elementi - comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, all'Ente creditore, l'esistenza dell'obbligazione contributiva; mentre solo a fronte una tale condotta intenzionale - può operare la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ. (tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto) che deve implicare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Tribunale Catania sez. lav., 06/11/2020, n. 3905, conforme Tribunale Piacenza, sez. lav., 28/10/2020, n. 130; in senso conforme si veda anche: Corte d’appello di Roma sent. n. 2224 del 11.11.2020; Corte d’appello di Roma sent. n. 2124 del 05.11.2020; Corte d’appello di Roma sent. n. 756 del 26.03.2020; Corte d’appello di Roma sent. n. 651 del 03.03.2020; Corte d’appello di Roma sent. n. 232 del 04.02.2020).

A maggior ragione, il dolo va escluso nelle ipotesi di compilazione del quadro CM che consente “all’Istituto appellante di verificare la produzione, da parte della professionista, di un reddito di lavoro autonomo (…), sicché resta pure esclusa la configurabilità nel caso di specie di una causa di sospensione del corso della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.” (Corte d’Appello di Roma sentenze nn. 1405 e 1407 del 30.06.2020, n. 2083 del 10.11.2020, n. 1163 del 10.06.2020, n. 2876 del 30.12.2020).

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