Posizioni dirigenziali e licenziamento ai tempi del Covid 19.


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Un'interpretazione rispettosa della ratio più profonda del divieto di licenziamento e dei principi costituzionali porta ad interpretare il riferimento del legislatore all'art. 3 della legge n. 604/66 come volto esclusivamente a determinare l'ambito oggettivo del licenziamento, mentre non può delimitarne l'ambito soggettivo.

12/03/2021 | 17:19
Autore: Valentina Clemente

L’art. 1, commi 309 -311 della L. n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) preclude fino al 31 marzo 2021 al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di avviare le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

La norma si pone nel solco dei precedenti: art. 46 del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 (Gazzetta Uff. 17/03/2020, n. 70), art. 14 del Decreto-Legge n. 104 del 14/08/2020 (Gazzetta Uff. 14/08/2020, n. 203) e art. 12 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, (in Gazz. Uff., 28 ottobre 2020, n. 269), prorogando i divieti ivi contenuti sino al 31.03.2021, con un’importante novità: dal 01.02.2021 è irrilevante se i datori di lavoro abbiano fruito o meno delle agevolazioni stabilite dalla normativa adottata a tutela di lavoratori e imprese durante la pandemia.

Pertanto, possono comunque procedere ai licenziamenti collettivi o per g.m.o. esclusivamente i datori di lavoro:

- che cessino definitivamente l'attività dell'impresa;

- che mettano in liquidazione la società o falliscano senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- i datori di lavoro che operino la riorganizzazione dell’impresa con soppressione di alcune posizioni di lavoro, stipulando accordi collettivi aziendali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Come il legislatore determina limiti sempre più stringenti alla facoltà di licenziare, così i giudici applicano tali divieti in modo sempre più esteso. Entrambi i poteri, legislativo e giudiziario, mirano a tutelare la ratio del divieto dei licenziamenti, che è quella “di evitare in via provvisoria che le pressoché generalizzate conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro. C’è in un certo senso una compressione temporanea di una libertà/diritto fondati su Cost.41/1, tendenzialmente destinata a trovare contemperamento in misure di sostegno alle imprese, ed ispirata ad un criterio di solidarietà sociale ex Cost 2, e 4: non lasciare che il danno pandemico si scarichi sistematicamente ed automaticamente sui lavoratori”.

Tale motivazione, che non possiamo che condividere, ha condotto il Tribunale di Roma, con l’Ordinanza del 26.02.2021, ad estendere il divieto di licenziamento anche ai dirigenti “che anzi sono più esposti a tale rischio stante la maggiore elasticità del loro regime contrattualcollettivo di preservazione dai licenziamenti arbitrari (cd. giustificatezza) rispetto a quello posto dall’art. 3 della legge n.604/66 (ex pluris, tra le più recenti, Cass. 34736/2019, 9665/2019). Tale circostanza già pone “in limine” un problema di ragionevolezza della loro esclusione in rapporto a Cost. 3; problema rafforzato (si direbbe “raddoppiato”) dal fatto che essi sono invece protetti in caso di licenziamento collettivo (art.24, co.1, legge n.223/91 nel testo novellato dall’art.16, co.1, lett. a), legge n.161/2014)”. 

Pertanto, deve ritenersi che il riferimento del legislatore all’art. 3 della legge n. 604/66 sia volto esclusivamente a determinare l’ambito oggettivo del licenziamento, ma non possa delimitarne l’ambito soggettivo, fornendo alla normativa richiamata un’interpretazione senz’altro rispettosa della ratio più profonda del divieto e dei principi costituzionali.

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