Divieto di condotte discriminatorie nella scelta degli insegnanti e diritto al risarcimento del danno anche alle associazioni e ai sindacati.


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Deve ritenersi corretta la decisione dei giudici del merito che hanno liquidato l'ammontare del danno in favore di una docente, esclusa dalle selezioni per l'assunzione di insegnanti in un Istituto cattolico in ragione del suo orientamento sessuale, in misura proporzionata alla gravità della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva. Cass. Civ. n. 31071/2021

10/11/2021 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce granitica regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “… la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008); i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006)”.

Premesso che il risarcimento del danno non patrimoniale è la misura prevista dal d. lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 5, per ogni tipo di discriminazione, anche collettiva, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici del merito che hanno liquidato l'ammontare del danno in favore di una docente, esclusa dalle selezioni per l'assunzione di insegnanti in un Istituto cattolico in ragione del suo orientamento sessuale, in misura proporzionata alla gravità della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva. Cassazione civile sez. lav., 02/11/2021, n. 31071

In conformità all'art. 15 direttiva 2000/43, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva stessa devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e non in contrasto con il vigente ordinamento della responsabilità civile, al quale non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. (Cass. SS.UU. n. 16601 del 2017).

Pertanto, è possibile che le associazioni, come ad esempio i sindacati, aventi un legittimo interesse a far garantire il rispetto di tale direttiva, abbiano il diritto di avviare procedure giurisdizionali o amministrative intese a far rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva stessa e di ottenere il relativo risarcimento danni, persino senza agire in nome di una determinata persona lesa ovvero in assenza di una persona lesa identificabile.

 

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