Le “mance” sono parte integrante del reddito da lavoro dipendente.


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Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste dalla legge. Cassazione civile sez. trib., n. 26511 del 30/09/2021

08/11/2021 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 314 del 1997, il legislatore ha introdotto un'unica nozione di reddito da lavoro dipendente tanto ai fini fiscali che contributivi. Infatti, il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, è costituito da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste (art. 51, comma 2 del TUIR).

"(…) mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro, contenuto nella norma in esame prescinde dal suddetto sinallagma ed individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato. Costituisce logica conseguenza di quanto fin qui detto che l'ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti requisiti". (cfr. Cass. sez. lav., 21 marzo 2006, n. 6238).

Dalla tecnica seguita dal legislatore di definire in termini generali la nozione di reddito di lavoro dipendente e di prevedere poi specifiche ipotesi di esclusione deve logicamente desumersi che i redditi indicati come esclusi rientrino nella nozione generale, atteso che, diversamente opinando, non vi sarebbe alcuna necessità di prevedere l'esclusione.

Concludendo, l'onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve nell’ambito del rapporto di lavoro, anche non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento.

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