La prova della morosità nel Condominio.


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“Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, costituisce idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di ogni singolo partecipante.” Cass. civ. n. 20006 del 24/09/2020.

05/11/2021 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese condominiali, il Condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. 

La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, pertanto, titolo sufficiente del credito del Condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cognizione piena, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).

Il Giudice, di conseguenza, rigetterà sempre l'opposizione con condanna alle spese dell’opponente, salvo che nelle ipotesi in cui la delibera condominiale abbia perso la propria efficacia per essere stata annullata o esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione.

Si precisa che, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 2, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254).

Pertanto, una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.

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