Vaccinazione dei minori: le ultime sentenze di merito.
L’affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori comporta che questi ultimi esercitino la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio nel rispetto dell’art. 316 c.c.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti ritenuti più idonei. Qualora il contrasto insorga tra genitori conviventi, lo strumento normativo di risoluzione della controversia è dettato dal medesimo art. 316 c.c., che prevede che "Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio". Qualora, invece, i genitori non siano conviventi (e non sia pendente tra loro giudizio di separazione o di divorzio), lo strumento normativo specificamente deputato alla soluzione del contrasto è dato dall'art. 709 ter c.p.c., che consente al Tribunale adito, in composizione collegiale, di adottare direttamente, ad esito di un procedimento soggetto a rito camerale, "i provvedimenti opportuni".
Ai fini della risoluzione del contrasto genitoriale in tema di somministrazione del vaccino anticovid19 ai figli minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, i Tribunali effettuano in primo luogo l'analisi dei dati scientifici che, nell'ambito di una valutazione complessiva del rapporto rischi/benefici della vaccinazione depongono certamente per l'opportunità di dare corso al trattamento sanitario (sentiti anche i medici che hanno in cura i minori sulle eventuali controindicazioni note al trattamento vaccinale di cui si discute). Tribunale Monza sez. IV, 22/07/2021.
In secondo luogo, i Giudici di merito valorizzano la volontà dei minori, che, soprattutto nelle ipotesi in cui hanno già compiuto 15 anni, devono ritenersi pienamente capaci di discernimento e in grado di manifestare opinioni in merito a ciò che sembra più opportuno per la propria salute e di esprimere desideri confacenti al proprio benessere.
“In questo contesto, il rifiuto opposto dalla madre appare non solo decisamente in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contrario alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, la cui mancanza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, la espone ad un concreto rischio di contrarre la malattia, oltre a costringerla a pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti, scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale”. Tribunale Bologna sez. I, 13/10/2021.