Luci e vedute: differenze e tutela.


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" In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita".

22/10/2021 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

È ormai granitica la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di differenza tra luci e vedute: “per poter qualificare una apertura come veduta occorre che sussistano, al tempo stesso, ambedue i requisiti della possibilità di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, perché caratteristica della veduta è proprio la possibilità di affacciarsi per esercitare la visione dritta, obliqua e laterale”. Di conseguenza, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione e, pertanto, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.

La differenza ontologica tra le due aperture comporta anche una diversa disciplina e tutela delle stesse.

Infatti, diversi sono i riferimenti normativi: le vedute sono regolate dall'art. 905 c.c. mentre per le luci sono gli artt. 901 e 902 c.c. a regolare il diritto di praticare aperture in direzione del fondo vicino al solo scopo di attingere luce ed aria. La prima disposizione mira a tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo. La normativa in tema di luci, invece, tende a regolare il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza (collocazione di inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la correlata limitazione del diritto del vicino.

“Allo stesso modo, diversi sono i rimedi previsti per la violazione dei due diritti, di veduta e di luce, poiché l'inosservanza delle distanze dettate dall'art. 905 c.c., può essere eliminata soltanto dall'arretramento o dalla chiusura della veduta, salvo che essa non costituisca il contenuto di uno specifico diritto di servitù, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in violazione delle prescrizioni in tema di altezza e sicurezza poste dalla legge” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2558 del 02/02/2009, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 512 del 10/01/2013 e da ultimo Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, n. 25864).

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