Inadempimento dell’obbligo di sicurezza sul lavoro e rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa.


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"In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore".

20/10/2021 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 c.c. e grava sul medesimo, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. n. 14468/2017, fra le molte conformi).

Quando il datore di lavoro non assicura condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, di conseguenza, viola tale norma, i lavoratori sono legittimati a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento (Cass. n. 10553/2013, Cass. n. 6631/2015, Cass. n. 836/2016fra le numerose conformi).

Ebbene, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha di recente confermato il granitico orientamento giurisprudenziale per cui “la protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall'art. 2087 c.c., postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l'ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l'effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore”. (Cass. civ., sez. lav., ord., 15 ottobre 2021, n. 28353).

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