DIVORZIO: LA TOTALE RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE SE L’ASSEGNO NON E’ DOVUTO


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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28646 del 18/10/21 ha accolto il ricorso di un ex marito e statuito che nel caso di riforma della sentenza attributiva dell'assegno di divorzio, perché giudicato non dovuto, l'obbligo di restituzione scatta dall'incasso del primo euro e non da quello della sentenza che ha dichiarato il versamento non dovuto.

19/10/2021 | 09:16
Autore: Carmela Trotta

La  Corte di Cassazione, con la  sentenza n. 28646 del 18/10/21 ha accolto  il ricorso di un ex marito e statuito che nel caso  di riforma della sentenza attributiva dell'assegno di divorzio, perché giudicato non dovuto, l'obbligo di restituzione scatta dall'incasso del primo euro e non da quello della sentenza che ha dichiarato il versamento non dovuto.

I Fatti

 Il Tribunale decise in favore della ex moglie e pose a carico del marito un  assegno divorzile "in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti". La decisione fu poi confermata dalla Corte di appello  nel 2015, ma la Suprema Corte, con ordinanza n. 20525 del 2017, diede ragione al marito e considerò adeguati  per un’esistenza libera e dignitosa i mezzi economici della ex moglie rinviando alla Corte di Appello , che revocò l'assegno e condannò la donna alla restituzione delle somme ricevute però soltanto a partire dall'agosto 2017, e cioè dalla decisione della Cassazione. Il marito ripropose ricorso in Cassazione  accolto con la sentenza di seguito riportata.

La motivazione

Per la Suprema Corte: "Ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma,  non si applica il principio della  buona fede di chi l’ha percepita  e che è tenuto alla relativa restituzione  , principio che incide, eventualmente , sulla decorrenza dei frutti e degli interessi maturatisi, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato". Del resto, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità ha già opinato che "l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale". Ne consegue, pertanto, che l'obbligo restitutorio "dovrà riguardare anche il periodo ricompreso nell'intervallo temporale tra il momento in cui la stessa ha concretamente iniziato a percepire l'emolumento, poi risultato non dovutole, fino a quello della già citata ordinanza di questa Corte n. 20525 del 2017".

"Ne consegue, altresì - conclude la Corte -, che gli interessi legali sul quantum da restituire dovranno essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., dal giorno del pagamento a non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall'origine, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio".

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