Obbligo vaccinale degli operatori sanitari: le prime sentenze.
Con l’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. 44/2021, la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 è divenuta requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Ai fini dell’inclusione di un soggetto nell’obbligo vaccinale, occorre che quest’ultimo svolga la propria attività “nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.
Sempre l’art. 4 sancisce la finalità di tale obbligo: “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, indice di come l’interesse prevalente da tutelare sia quello dei soggetti assistiti.
L’ordinanza n. 328/2021 del Tribunale di Belluno ha specificato che, nel rispetto di tale ratio, è necessario “ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto bisognosi di cure, e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19”.
Inoltre, l’art. 9 del D.L. 44/2021 prevede che qualora “l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Quando, pertanto, la struttura sanitaria si trova nell’impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni che garantiscano la sua operatività lavorativa in spazi separati e non comunicanti con la struttura di accoglienza degli ospiti, non si può che procedere con la sospensione senza retribuzione.
Il Tribunale di Verona, Sez. Lav., con ordinanza del 24/05/2021 (RG n. 446/2021) ha infine chiarito che “la disposizione menzionata non si presta a censure di illegittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della libera sottoposizione a trattamenti sanitari (art. 32 Cost.). L’obbligo di vaccinazione, infatti, è circoscritto a settori del tutto peculiari, nel cui ambito è particolarmente avvertita l’esigenza di tutela della salute di soggetti fragili. Lo stesso documento prodotto da parte ricorrente (doc. 15), ossia il rapporto ISS (Istituto Superiore Sanità) chiarisce come la vaccinazione, benché non azzeri né il rischio di contrazione della malattia né il rischio della sua trasmissione, tuttavia diminuisce entrambi gli eventi avversi, ossia tanto la possibilità di contagio per il soggetto che si sottopone ad essa tanto la probabilità che lo stesso possa infettare altri soggetti con cui venga a contatto (cfr., doc. 15 all. al ricorso: “Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare l’efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme clinicamente manifeste di COVID-19, anche se la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 100%. Inoltre, non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall’acquisizione dell’infezione. È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti vaccinati possano ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare sintomi e trasmettere l’infezione ad altri soggetti. Ciononostante, è noto che la capacità di trasmissione da parte di soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella di soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio.”). Sulla base degli studi scientifici attuali, dunque, la vaccinazione è efficace ai fini dell’abbattimento del rischio di contagio per sé e per il prossimo, di tal che l’imposizione di un obbligo in tal senso nello specifico settore sanitario, alla luce del contemperamento fra l’interesse individuale alla libera scelta vaccinale e l’interesse collettivo alla salute pubblica, non è irragionevole”.