Buoni postali fruttiferi: il dovere di trasparenza di Poste Italiane S.p.A.
A seguito del Decreto ministeriale del 19/12/2000 è esclusivamente il decreto del MEF, con cui vengono emessi i buoni fruttiferi postali per "serie" ad indicare il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
Pertanto, non è più obbligatorio che tali informazioni siano indicate direttamente sul buono cartaceo.
Il sottoscrittore, però, non resta del tutto sfornito di tutela, poiché il Decreto ministeriale agli artt. 3 e 6 impone a Poste Italiane S.p.A., ai fini del collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, di consegnare al sottoscrittore con il titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia bel chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione.
L’art. 8 del medesimo decreto, infatti, stabilisce che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Quindi i titolari del buono devono essere chiaramente informati sulla scadenza e, qualora ciò non accada, hanno senz’altro diritto, quanto meno, al risarcimento dei danni patiti (Tribunale Termini Imerese sentenza n. 393 del 20.04.2021).
A seconda di ciò che è accaduto nel singolo caso di specie, infatti, qualora la condotta scorretta di Poste Italiane S.p.A. integri addirittura gli estremi dell'occultamento doloso, sarà applicabile anche l'art. 2941, n. 8 c.c. con conseguente interruzione del decorso della prescrizione.