Importanti chiarimenti della Corte di Cassazione sul valore probatorio dei verbali dell’Ispettorato del Lavoro.


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I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti.

30/04/2021 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021 motiva la propria decisione sul principio giurisprudenziale ormai granitico, per cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.

Per quanto riguarda tutte le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito.

In tale ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova. Ebbene, i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma integrano "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta.

Di conseguenza le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019).

Allo stesso modo, corroborando quanto affermato nel verbale con altre prove raccolte in giudizio, il giudice può considerare non provati i fatti semplicemente affermati dall’ispettore nel verbale.

Concludendo, è ormai chiaro che il valore di piena prova ex art. 2700 c.c. non copra per intero il verbale dell’Ispettorato del Lavoro e che i fatti e le valutazioni in esso contenuti ma non direttamente accertati dall’ispettore sono liberamente valutabili dal giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. Con conseguente insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di merito sia pervenuto con un giudizio logicamente motivato. (Cassazione civile sez. lav., n. 9632 del 11/05/2016).

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