Condominio: è legittimo il distacco dal riscaldamento centralizzato.
La Corte di Cassazione ha di recente ribadito la distinzione tra le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato del condominio ex art. 1118, comma 2, c.c. e quelle dovute in relazione all'uso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione da parte degli altri condomini, purché l'impianto non ne sia pregiudicato.
Ne consegue l’esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma 2, c.c. dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato e l'obbligo di pagare solo le spese di conservazione (Cass. n. 19893 del 2011; conf. Cass. n. 28051 del 2018; Cass. n. 11970 del 2017).
Tale principio, dedotto dalla normativa vigente in materia di condominio, prevale anche sul regolamento di condominio. Infatti, l'operatività della rinuncia è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune impedendo così ogni aggravio sugli altri partecipanti (Cass. n. 15079 del 2006; conf. Cass. n. 24209 del 2014).