Modifiche all’assegno divorzile: gli ultimi approdi della Corte di Cassazione.


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Il giudizio sul riconoscimento dell’assegno divorzile va espresso all’esito di una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, anche in relazione alla durata del matrimonio e all’età.

26/11/2021 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

L’assegno di divorzio ha una funzione non soltanto assistenziale, destinata a valere là dove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza, ma anche riequilibratrice o compensativo-perequativa, destinata a rilevare nel caso in cui l’ex coniuge richiedente, nell’ambito di un rapporto matrimoniale durato per lungo tempo, pur versando all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico patrimoniali deteriori, per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento “correttivo”. (Cass. n. 21228 del 2019; più recentemente: Cass. n. 22499 del 2021).

A seguito della sentenza emanata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018, la giurisprudenza ha reiterato e puntualizzato anche in altre pronunzie (ex multis: Cass. 23/01/2019, n. 1882; Cass. 09/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603), il seguente principio di diritto: “l’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, connotato dalla funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ai fini del suo riconoscimento e quindi nella sua quantificazione richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, rilevando all’indicato fine, in modo equiordinato, i requisiti richiesti dalla norma che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno”.

Di conseguenza, il giudizio sul riconoscimento dell’assegno divorzile va espresso all’esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. I, 19/11/2021, n. 35710).

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