Limiti e contorni della validità del verbale di accertamento: I kmh segnalati dal tachimetro dell’auto dei Carabinieri non permettono l’accertamento del superamento del limite di velocità.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).
Di conseguenza la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1106 del 14/01/2022, ha chiarito che, sebbene sia documentato - perché attestato nel verbale con fede privilegiata - che l’auto dei Carabinieri si sia spinta all’inseguimento alla velocità di 160 km orari, da ciò non può desumersi con altrettanta certezza che l’auto del ricorrente inseguito andasse alla medesima velocità.