È stata rimessa alle Sezioni Unite la questione giuridica se il danno da occupazione abusiva possa essere considerato in re ipsa o debba invece essere dimostrato.


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La Cassazione civile, sez. III, con l’ordinanza n. 1162 del 17/01/2022, ha sollevato l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, per chiarire se il danno da occupazione abusiva possa essere considerato in re ipsa o debba essere dimostrato senza l’applicazione di alcun automatismo.

28/01/2022 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

In tema di prova del danno da occupazione illegittima di immobile, coesistono due orientamenti contrastanti:

-       una corrente giurisprudenziale ripudia il concetto di danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo,

-       altra parte della giurisprudenza ritiene che il danno del proprietario usurpato sia in re ipsa, in quanto si rapporta al semplice fatto della perdita di disponibilità del bene da parte del dominus e all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.

Di recente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16601/2017, seppur in altro ambito, hanno precisato che i risarcimenti ultracompensativi non sono sconosciuti al nostro ordinamento; tuttavia, perseguendo una finalità deterrente/sanzionatoria, gli stessi richiedono un esplicito riconoscimento legislativo (ex art. 23 Cost.). Secondo questa pronuncia, tra le ipotesi di risarcimento sanzionatorio riservate alla discrezionalità del legislatore, rientrerebbe anche quello che compensa un pregiudizio ritenuto conseguenza "automatica" di una certa lesione, come accade in tema di occupazione sine titulo.

Nella misura del suo automatismo, il danno in re ipsa trascende il normale - e ammissibile - ragionamento per presunzioni, al quale, invero, una parte della giurisprudenza sembra comunque tentare di ricondurlo. Ed infatti, le ultime pronunce in materia, statuiscono che in linea di principio il danno è presunto (in re ipsa) e che, dunque, è sufficiente che il danneggiato alleghi in maniera plausibile di non aver potuto far fruttare il bene, mentre l’occupante abusivo, se vuole vincere tale presunzione relativa, deve dare prova contraria dell’anomala infruttuosità del bene.

Tale orientamento ribalta il principio secondo cui il danno - conseguenza debba essere provato, presupponendo che l’intero onere della allegazione e prova, per quanto alleggerito dal ragionamento presuntivo, gravi interamente sulla parte che lo deduce, dunque sul danneggiato. 

Pertanto, “ritiene il Collegio che la questione in esame, oltre ad avere sino ad oggi ricevuto differenti letture e soluzioni in ordine al principio da applicare e alla distribuzione degli oneri probatori, già solo considerando la notevole ricorrenza in relazione alle diversificate fattispecie da regolare, appartenga al novero delle questioni di massima di rilevante importanza e che, dunque, meriti in ogni caso l'intervento nomofilattico e chiarificatore delle sezioni unite, sì da togliere terreno a ogni dubbio interpretativo e applicativo, e ciò a prescindere dalle oscillazioni giurisprudenziali sul punto che, in più casi, pur partendo da opposti principi non giungono nei fatti ad esiti giudiziali così diversi, ma comunque alimentano un notevole contenzioso a scapito del sistema in generale e dell'interesse a un buon governo della domanda di giustizia”.

La Cassazione civile, sez. III, con l’ordinanza n. 1162 del 17/01/2022, dunque, ha sollevato l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, per chiarire se il danno da occupazione abusiva possa essere considerato in re ipsa o debba essere dimostrato senza l’applicazione di alcun automatismo.

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