La tutela del socio - lavoratore.


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L’effetto pienamente ripristinatorio del rapporto - associativo e di lavoro - conseguente all’annullamento della delibera di espulsione, per insussistenza del medesimo fatto posto alla base del recesso, non consente di applicare l’art. 18 St. Lav. Tutela invece senz’altro invocabile nel caso in cui il rapporto si sia estinto sulla base di un atto di licenziamento basato su ragioni autonome.

04/03/2022 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

È stata ribadita l’importanza dell’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, che con la sentenza Sez. Un. 20/11/2017, n. 27436 ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la Delibera di esclusione ed il licenziamento, l’omessa impugnativa della Delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore”.

A tale approdo il Supremo Collegio è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni: a) nelle cooperative regolate dalla L. n. 142 del 2001, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore; b) è la caratteristica morfologica dell’unidirezionalità del collegamento fra i rapporti che determina la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore; c) alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni; d) la mancata impugnazione della Delibera di esclusione preclude la sola tutela restitutoria; e) la invalidazione della Delibera di esclusione ha, invece, un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro ripetendosi in tal modo la genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale; f) tale tutela “risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica (sulla quale invece punta, una volta “rimosso il provvedimento di esclusione”, Cass. 4 giugno 2015, n. 11548)” (Cass. Sez. Un., n. 27436/2017 cit.).

Quando, invece, tali delibere sono impugnate l’effetto pienamente ripristinatorio del rapporto, associativo e di lavoro, conseguente all’annullamento della Delibera di espulsione per insussistenza del medesimo fatto alla base del recesso del rapporto di lavoro, non consente di individuare residui spazi per l’utile esplicazione della tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

L’apparato rimediale in punto di conseguenze economiche connesse all’illegittimità del recesso sarà in questo caso quello di regola previsto dall’ordinamento per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto (come accade ad es. in tema di contratto di lavoro nel quale sia dichiarata la illegittimità del termine, oppure in tema di licenziamento orale, per questo inefficace) per cui all’effetto ripristinatorio sarà possibile affiancare, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, la tutela risarcitoria secondo gli ordinari criteri.

Se, infine, il rapporto si è estinto sulla base di un atto di licenziamento fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle alla base della Delibera di esclusione, l’annullamento di tale Delibera determina solo la rimozione dell’effetto preclusivo all’instaurazione del rapporto di lavoro connesso alla necessaria qualità di socio ma non travolge l’effetto estintivo conseguente al licenziamento; in questo caso, per il concreto ripristino del rapporto di lavoro, sarà necessaria la rimozione dell’atto che ne ha determinato la cessazione con possibilità, quindi, di ricorrere alla tutela reintegratoria ex art. 18 St. Lav. (Cass. civ., n. 34721/2021).

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