Licenziamento illegittimo della lavoratrice che ha usufruito del permesso ex lege 1041992


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Importante pronuncia della Suprema Corte in tema di licenziamento. Con ordinanza del 1° giugno 2025, n. 14763 la Cassazione ha sancito che è illegittimo licenziare la lavoratrice che abbia utilizzato parte della giornata in cui ha usufruito del permesso ex legge 104/92 per svolgere attività sportiva.

26/06/2025 | 09:30
Autore: Carmela Trotta

Importante pronuncia della Suprema Corte in tema di licenziamento. Con ordinanza del 1° giugno 2025, n. 14763 la Cassazione ha sancito che è illegittimo licenziare la lavoratrice che abbia utilizzato parte della giornata in cui ha usufruito del permesso ex legge 104/92 per svolgere attività sportiva.

La stessa pertanto, dovrà essere reintegrata e risarcita.

Trattasi di una dipendente bancaria che aveva richiesto i permessi riconosciuti dalla legge n. 104, per assistere la suocera disabile che necessitava di cure costanti e continuative, la Banca aveva contestato alla donna l’illegittimità del suo comportamento per aver usufruito indebitamente dei permessi ,in quanto aveva utilizzato parte del tempo per svolgere un’attività sportiva;

Procedeva al licenziamento della lavoratrice per giusta causa, eccependo che, durante le giornate di permesso, la stessa si allontanava da casa e svolgeva attività che nulla avevano a che fare con la finalità assistenziale prescritta dalla norma.

La lavoratrice affetta da asma bronchiale eccepiva che la sua attività sportiva era necessaria e costituiva una terapia per la sua patologia e che l’assistenza alla suocera disabile era garantita.

La Corte di Appello aveva reintegrato la lavoratrice ritenendo prive di pregio le motivazioni, che avevano portato l’istituto di credito al licenziamento per giusta causa.

La Suprema Corte ha condiviso la decisione del giudice di merito, ritenendo possibile destinare parte della giornata allo svolgimento di azioni che riguardino il soddisfacimento di esigenze personali del dipendente, purché venga garantita l’assistenza al disabile e non venga meno la finalità del beneficio.

In conclusione, la Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca, ritenendolo infondato ed inammissibile, condannandola al pagamento delle spese di lite.

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