Prescrizione si apre uno spiraglio.


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Buone notizie per i medici specializzandi sull’annosa questione della prescrizione del diritto ad un’equa remunerazione, per i corsi di formazione specialistici effettuati durante il periodo 83-91, e sul relativo dies a quo. Difatti la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 21 marzo 2022 n.9101,è ritornata nuovamente in argomento.

16/04/2022 | 18:01
Autore: Carmela Trotta

Buone notizie per i medici specializzandi sull’annosa questione della prescrizione del diritto ad un’equa remunerazione, per i corsi di formazione specialistici effettuati durante il periodo 83-91, e sul relativo dies a quo. Difatti la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 21 marzo 2022 n.9101, é nuovamente ritornata in argomento, rimettendo – questa volta - in pubblica udienza la discussione circa il dies a quo da cui far decorrere i termini di prescrizione del diritto dei medici specializzandi a ricevere il risarcimento per mancata trasposizione delle direttive comunitarie.

Tale decisione rompe l’orientamento, orami granitico della Suprema Corte sul termine da cui far decorrere la prescrizione decennale del diritto (identificato come è noto nella data di entrata in vigore della Legge 19 ottobre 1999, n.370) da sempre contestato da codesto studio, per conto dei medici ricorrenti, posto che la formulazione letterale dell'art. 2935 c.c. fissa il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, solo dalla piena conoscibilità del corretto adempimento dell'obbligo anche nel quantum. Per tale ragione il danno subito è divenuto apprezzabile solo con la pubblicazione del D.P.C.M. 7 marzo 2007 che ha fissato la quantificazione delle borse di studio dei medici specializzandi. e comunque da quando la giurisprudenza ne ha sancito in modo univoco la decorrenza (Cfr note pronunce del 2011).

In tale ordinanza La Corte di legittimità ha rilevato come i motivi di ricorso e le argomentazioni esposte dai ricorrenti - ivi inclusa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - meritassero di essere concretamente prese in considerazione e che i relativi "profili inducono il Collegio a ritenere che sia opportuna una rivalutazione della materia, da parte della Sezione Terza di questa Corte, con trattazione della causa alla pubblica udienza cui pertanto rimette il giudizio"

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe imminente un revirement sul punto da parte della Corte di Cassazione con l’effetto che molte delle pronunce che avevano negato il risarcimento per decorso del termine prescrizionale, se pendenti nei successivi gradi di giudizio, potrebbero essere integralmente riformate.

Analogamente è a dirsi per le nuove azioni da intraprendere laddove risultassero precedenti atti interruttivi antecedenti al 2022.

 

   

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