Il diritto agli alimenti nei confronti dei genitori e le misure sociali, come il reddito di cittadinanza.
L’art. 438 c.c. prevede che gli alimenti possano essere richiesti “solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la situazione di bisogno va intesa come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali esigenze di vita ed esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche. Infine, la valutazione del giudice deve essere fatta in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Cass. 8 novembre 2013, n. 25248).
Il non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento indica, poi, l’involontaria e non imputabile mancanza di un reddito di lavoro, sicché, ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21572; nello stesso senso: Cass. 14 febbraio 1990, n. 1099; Cass. 30 marzo 1981, n. 1820).
Con l’ordinanza n. 40882 del 20 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha infine precisato che “l’accertamento dell’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può prescindere dalla verifica dell’accessibilità dell’alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno (sì pensi, oggi, al reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla L. n. 26 del 2019). È da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell’imputabile mancanza di un reddito di lavoro; nell’uno e nell’altro caso si delinea l’insussistenza di quell’impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l’insorgenza del diritto in questione”.