Medici specializzandi


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La Corte di Giustizia con la sentenza del 3 marzo 2022 pronunciata nella causa C-590/20, ha statuito che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto , iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, deve per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 essere oggetto di remunerazione adeguata.

13/03/2022 | 10:24
Autore: Carmela Trotta

Ancora una volta la Corte di Giustizia Europea torna a  pronunciarsi sulla vexata quaestio dei medici “specializzandi“ confermando, la tesi da sempre perseguita da codesto Studio, nelle numerose azioni giudiziarie avviate dinanzi a diversi Tribunali italiani nonché dinanzi alle Giurisdizioni Superiori,  della legittima pretesa dei medici italiani a vedersi riconosciuti un equo compenso per ciascun anno di frequentazione del corso di specializzazione, anche per i medici iscrittisi ante 82.

In particolare la Corte di Giustizia con la pronuncia in commento (sentenza del 3 marzo 2022 pronunciata nella causa C-590/20), che qui si allega,  espressamente ha statuito  nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata.

Ci si potrebbe chiedere se, alla luce delle plurime prese di posizione della Corte di giustizia in tema di specializzazioni mediche ( sia sul piano sostanziale che processuale), i giudici nazionali italiani stiano operando nel rispetto degli obblighi risarcitori nascenti dal prevalente diritto dell’Unione europea.

Secondo il Giudice europeo l’esistenza dell’obbligo di adeguata remunerazione non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato di misure di trasposizione della normativa comunitaria, per cui “il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successiva ad una direttiva, ad interpretarle quanto più possibile alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttiva, e nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità […], il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione di cui sopra”.

Ciò ci porta anche a difendere “con forza” non solo  il diritto alla rivalutazione ed agli interessi sulle somme liquidate, in quanto  il diritto al risarcimento del danno ricomprende il danno emergente, il lucro cessante, gli interessi (cd. compensativi: secondo un tasso congruo e le perdite supplementari che essi possano provare) ma anche ad invocare una corretta quantificazione dell’obbligo risarcitorio, avvalendosi all’uopo dell’art.6 del D.lgs. n.257/91 (norma di attuazione della Direttiva CEE n.82/76) anziché quello più penalizzante (art.11 L.n.370/99) applicato in modo pervicace dalla Giurisprudenza nazionale. 

Quanto affermato, inoltre, dalla sentenza in commento potrà avere effetti sulla decorrenza della prescrizione, atteso che proprio la legge n. 370/99, da ritenersi in contrasto con le norme comunitarie, era stata sino ad ora ritenuta dalla Cassazione quale termine di inizio dei dieci anni.

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