I recenti approdi della Corte di Cassazione in tema di responsabilità civile medica.


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La verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto e deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non".

18/03/2022 | 09:00
Autore: Valentina Clemente

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito il proprio consolidato orientamento in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), secondo cui “la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto”.

Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).

La prova certa dell'efficacia salvifica del trattamento omesso sulla base dello standard probatorio della certezza capace di resistere ad ogni ragionevole dubbio è necessaria ai fini della ricostruzione della responsabilità penale del medico, mentre il giudizio di responsabilità civile va orientato sull'efficacia rappresentativa degli elementi probatori acquisiti nella prospettiva della preponderanza dell'evidenza, ossia della maggior probabilità (in termini logici o baconiani) del successo terapeutico della condotta omessa rispetto all'esito contrario. Ebbene, l'avvenuto riconoscimento dell'idoneità della terapia omessa a proteggere il paziente dall’evento lesivo nel 68/70% dei casi consente di affermare la positiva sussistenza del nesso di causalità, una volta (eventualmente) escluso il decorso o l'incidenza di serie causali alternative (Cass. civ., n. 8114/2022).

Solo una volta stabilita la relazione causale sulla base dello standard probatorio suddetto, il Giudice procede alla ricostruzione dei profili di esigibilità (e dunque di rimproverabilità) dell'eventuale condotta terapeutica corretta del medico, al fine di attestarne (o di negarne) la concreta responsabilità colposa ai fini civilistici in relazione alla lesione subita dal paziente.

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